Statuto dell’Istituto Teologico Marchigiano

Approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica con Decreto n. 978/95 del 30 dicembre 2014

Premessa
Art. 1
L’Istituto Teologico Marchigiano” (ITM) è un istituto accademico promosso dalla Conferenza Episcopale Marchigiana (CEM) ed eretto dalla Congregatio De Institutione Catholica (De Seminariis Atque Studiorum Institutis) con decreto n. 978/95/18 del 24 ottobre 1995.
L’ITM è nell’ordinamento canonico una persona giuridica pubblica con finalità di culto e di religione.
È prevista la cooptazione di altri enti, in qualità di soci, nella gestione dell’Istituto.

Art. 2
L’ITM ha sede legale in Ancona, via Monte Dago n. 87.

Art. 3
L’ITM è aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense.

Titolo I: NATURA E FINE
Art. 4
L’ITM è uno studio teologico al servizio della comunità ecclesiale della Regione Ecclesiastica Marche, che si propone lo studio della divina Rivelazione, con i metodi propri della scienza teologica, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e le direttive del Magistero della Chiesa; in dialogo con il patrimonio filosofico perennemente valido, attento alle istanze delle culture contemporanee ed alle esigenze della “Nuova Evangelizzazione”.

Art. 5
L’Istituto costituisce una comunità, in cui tutti e singoli i membri - autorità, docenti, officiali studenti e personale ausiliario - si sentono responsabili del bene comune e collaborano, secondo il loro specifico ruolo, al perseguimento dei fini dell’Istituto.

Art. 6
L’Istituto raggiunge i suoi fini con l’insegnamento, con la ricerca e relative pubblicazioni scientifiche, svolti nella giusta libertà e nell’adesione alla Parola di Dio, costantemente insegnata dal Magistero della Chiesa; con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita dell’Istituto; con iniziative scientifiche di ricerca anche interdisciplinare, seminari di studio, convegni e pubblicazioni.

Art. 7
Nell’ITM esistono:
a) un quinquennio istituzionale di studi filosofico-teologici, corrispondenti al primo ciclo di studi di una Facoltà Teologica, nella sede centrale di Ancona e nella sede di Fermo;
b) un biennio di specializzazione di studi teologici, corrispondente al secondo ciclo del curricolo degli studi di una Facoltà Teologica, nella sede di Ancona;
c) un anno a carattere prevalentemente pastorale per il completamento della formazione teologica dei candidati al presbiterato, che, dopo il quinquennio istituzionale, non intendono proseguire con il biennio di specializzazione, nella sede di Ancona.

Art. 8
L’ITM è aperto ai candidati al presbiterato, ai religiosi e ai laici di ambo i sessi, che, forniti di regolare attestato, per condotta morale e per studi precedentemente compiuti, risultino idonei ad esservi iscritti.

Art. 9
È impegno dell’Istituto che “le discipline teologiche, alla luce della fede e sotto la guida del Magistero della Chiesa, siano insegnate in maniera che gli alunni possano attingere accuratamente la dottrina cattolica della divina Rivelazione, la studino profondamente, la rendano alimento della propria vita spirituale e siano in grado di annunciarla, esporla e difenderla” (Optatam totius, 16).

Art. 10
L’Istituto Teologico Marchigiano è regolato dalla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana e dalle annesse Ordinationes dalle Norme della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 23 giugno 1993, con le variazioni apportate dal Decreto di riforma degli studi ecclesiastici di filosofia della Congregazione per l’educazione cattolica del 28 gennaio 2011, dal presente statuto e dalle norme della CEI.

Titolo II: COMUNITÀ E GOVERNO DELL’ITM
Art. 11
1. Le autorità accademiche della Facoltà aggregante, personali e collegiali, sono autorità dello stesso Istituto aggregato.
2. Le autorità particolari dell’ITM sono:
a) il Moderatore;
b) il Consiglio di gestione e per gli affari economici;
c) il Preside;
d) il Vice Preside generale e il Vice Preside della sede di Fermo;
e) il Consiglio di Istituto;
f) il Consiglio di Presidenza.

Il Moderatore
Art. 12
Moderatore dell’ITM è il Vescovo Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana e legale rappresentante della Regione Ecclesiastica Marche.

Art. 13
Spetta al Moderatore:
a) la nomina del Preside, del Vice Preside generale, del Vice Preside della sede distaccata di Fermo, sentito l’Arcivescovo di Fermo, del Segretario generale, dell’Economo, nonché la nomina e il conferimento del mandato canonico o dell’autorizzazione ad insegnare relativamente ai docenti stabili, incaricati, assistenti e invitati;
b) la cooptazione di nuovi soci dell’Istituto;
c) la delibera degli atti di straordinaria amministrazione;
d) l’approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, ricevuto mandato dalla Conferenza Episcopale Marchigiana;
e) presiedere il Consiglio di gestione e per gli affari economici.
Il Consiglio di gestione e per gli affari economici

Art. 14
Il Consiglio di gestione e per gli affari economici è l’organo di governo cui è affidata l’ordinaria conduzione dell’Istituto. Compongono il Consiglio:
a) il Vescovo Moderatore che rappresenta la Conferenza Episcopale Marchigiana nello stesso Consiglio e lo presiede;
b) il Superiore o responsabile maggiore designato per un quinquennio, dagli Enti associati;
c) il Preside;
d) il Vice Preside generale e il Vice Preside della sede distaccata di Fermo;
e) il Segretario generale.

Art. 15
1. Al Consiglio di gestione e per gli affari economici spetta:
a) promuovere l’attività dell’Istituto in ordine ai suoi fini;
b) designare, tramite i propri membri, unitamente ai membri del Consiglio di Istituto, esclusi i rappresentanti degli studenti, nell’apposita assemblea e secondo le modalità previste dall’art. 17 del presente statuto i tre nominativi per la scelta del Preside;
c) presentare al Moderatore, per la nomina, i docenti da promuovere a stabili; d) presentare al Moderatore, per la nomina, coloro che sono stati designati come: Preside, Vice Preside generale, Segretario generale, Economo;
e) approvare il regolamento e le sue eventuali modifiche;
f) approvare i bilanci annuali preventivo e consuntivo.
2. È di competenza dei membri del Consiglio di gestione e per gli affari economici, che rappresentano gli enti associati, esprimere parere favorevole:
a) per la cooptazione di nuovi soci dell’Istituto, su richiesta degli stessi;
b) per l’approvazione dello statuto e delle sue modifiche, salve le competenze del Consiglio della Facoltà aggregante.

Art. 16
Il Consiglio di Gestione e per gli affari economici si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta del Moderatore o di un terzo dei membri.

Il Preside
Art. 17
1. Il Preside dirige la vita dell’Istituto.
2. Il Preside è nominato dal Moderatore ed è scelto, tra i docenti stabili, secondo le seguenti modalità. I membri del Consiglio d’Istituto e quelli del Consiglio di gestione e per gli affari economici, si riuniscono in apposita assemblea per designare tre nominativi da presentare, tramite il Moderatore, alla Facoltà aggregante per il “nulla osta”. Successivamente la Conferenza Episcopale Marchigiana sceglie una persona tra i designati e, tramite il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, richiede il “nulla osta” alla Congregazione per l’educazione cattolica sul nominativo.
3. Il Preside resta in carica per quattro anni e può essere confermato nell’ufficio una sola volta consecutivamente.
Art. 18
Al Preside spetta:
a) rappresentare legalmente l’Istituto nella società civile e nella comunità ecclesiale;
b) provvedere al regolare svolgimento della vita dell’ITM, curando l’esatta applicazione dello statuto, del regolamento, delle disposizioni degli organi di governo e dell’ordinaria gestione economica avvalendosi, per quest’ultima, della collaborazione dell’Economo;
c) convocare e presiedere il Consiglio di Istituto, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei docenti;
d) indire e presiedere assemblee generali e particolari dei docenti dell’Istituto e presenziare alle assemblee degli studenti;
e) informare gli aventi diritto sulle questioni e decisioni relative alla vita dell’Istituto, redigendo inoltre la relazione annuale e triennale da inviare alla Facoltà aggregante;
f) presentare il bilancio annuale preventivo e consuntivo al Consiglio di gestione e per gli affari economici;
g) chiedere agli organi competenti le eventuali licenze necessarie per gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio di gestione e per gli affari economici.

I Vicepresidi
Art. 19

1. Il Vice Preside generale ed il Vice Preside della sede distaccata di Fermo collaborano strettamente con il Preside. Il Vice Preside generale sostituisce il Preside in sua assenza o impedimento.
2. Il Vice Preside generale è nominato dal Moderatore su presentazione del Consiglio di gestione e per gli affari economici, così il Vice Preside della sede distaccata di Fermo su presentazione dell’Arcivescovo di Fermo. Entrambi i Vice Presidi vengono scelti tra i docenti stabili.
3. I Vice Presidi restano in carica per quattro anni e possono essere confermati nell’ufficio una sola volta consecutivamente. Cessano dal loro incarico al momento della nomina del nuovo Preside.

Il Consiglio di Istituto
Art. 20

1. Il Consiglio d’Istituto è l’organo di promozione, coordinamento e controllo dell’attività didattica e scientifica dell’Istituto. Compongono il Consiglio:
a) il Preside;
b) il Vice Preside generale e il Vice Preside della sede distaccata di Fermo;
c) i docenti stabili;
d) tre rappresentanti dei docenti non stabili;
e) i rappresentanti degli studenti: due del primo ciclo e uno del secondo ciclo;
f) il Segretario generale.
2. I rappresentanti dei docenti non stabili restano in carica per due anni; i rappresentanti degli studenti restano in carica per un anno.

Art. 21
Al Consiglio d’Istituto spetta:
a) stabilire, previo parere favorevole della Facoltà aggregante, i piani di studio, determinarne le discipline, approvare il programma dei corsi e dei seminari proposti dai docenti e il calendario scolastico predisposto dal Segretario generale;
b) costituire commissioni per questioni speciali e definire tutto ciò che riguarda la promozione degli studi, della ricerca teologica e della presenza dell’ITM nella vita ecclesiale e civile;
c) presentare al Consiglio di gestione e per gli affari economici iniziative e progetti stabili o temporanei per l’incremento dell’Istituto;
d) esprimere il proprio parere sulla nomina dei docenti non stabili;
e) proporre, mediante elezione a scrutinio segreto, i docenti stabili per la designazione definitiva dei tre nominativi da effettuarsi nell’apposita assemblea e secondo le modalità di cui all’art. 17 del presente statuto per la nomina del Preside;
f) eleggere, tra i docenti stabili, i due membri del Consiglio di Presidenza che restano in carica per un quadriennio.

Art. 22
Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta del Preside o di un terzo dei membri.

Il Consiglio di Presidenza
Art. 23
Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside nella conduzione ordinaria dell’Istituto. Compongono il Consiglio:
a) il Preside;
b) il Vice Preside generale e il Vice Preside della sede distaccata di Fermo; c) due docenti stabili, eletti dal Consiglio d’Istituto; d) il Segretario generale.

Art. 24
Al Consiglio di Presidenza spetta: a) coadiuvare il Preside nel provvedere al regolare svolgimento della vita dell’Istituto; b) esaminare le richieste di assunzione tra i docenti stabili e offrire le proprie indicazioni al Consiglio di gestione e per gli affari economici e alla Facoltà aggregante; c) proporre al Moderatore la nomina dei docenti incaricati, assistenti e invitati; d) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti; e) proporre annualmente al Consiglio d’Istituto i corsi opzionali; f) promuovere incontri periodici con le componenti dell’ITM e con i Rettori dei Seminari e degli Studentati; g) approvare la relazione annuale e triennale che il Preside deve inviare alla Facoltà aggregante

Art. 25
Il Consiglio di Presidenza si riunisce in seduta ordinaria cinque volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta del Preside o di due terzi dei suoi membri.

Norme di esercizio delle autorità collegiali
Art. 26
1. I membri dei Consigli e delle commissioni sono convocati dal rispettivo Presidente, per le sedute ordinarie e straordinarie, con un preavviso di almeno cinque giorni e contestuale comunicazione dell’ordine del giorno; nei casi di provata urgenza il preavviso può essere di un giorno. 2. L’ordine del giorno è prefissato dal Presidente, il quale è tenuto a includere qualsiasi argomento venga proposto da coloro che hanno il diritto di richiedere la convocazione delle riunioni.

Art. 27
1. Tutti coloro che sono stati convocati alla riunione sono tenuti a parteciparvi; se legittimamente impediti, devono darne previa comunicazione al Presidente. 2. Quando si debba trattare una questione riguardante persone, l’interessato non può essere presente, salvo il diritto alla propria difesa.

Art. 28
1. Il voto nei Consigli deve essere espresso segretamente, quando si tratti di elezioni o di questioni riguardanti singole persone. 2. Nelle elezioni è richiesta, nei primi due scrutini, la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte su due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti. 3. Nelle altre questioni è di norma richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; è sufficiente la maggioranza semplice solo con il consenso unanime dei presenti. 4. Per la cooptazione di nuovi soci membri dell’Istituto, la delibera è espressa a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti degli Enti associati; in caso di parità, prevale il voto del Moderatore.

Titolo III: DOCENTI Art. 29
1. Nell’Istituto deve esserci un numero di docenti corrispondente all’importanza delle singole discipline e alla debita assistenza degli studenti. Essi dovranno sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una Facoltà ecclesiastica (cf. Sapientia Christiana, 26.1). Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale, occorre che siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice (cf. Sapientia Christiana, 26.2). 2. I docenti si distinguono in stabili e non stabili. Gli stabili possono essere ordinari o straordinari; i non stabili possono essere incaricati, assistenti o invitati. 3. Il numero minimo di stabili, di cui deve essere composto il corpo docente dell’Istituto, è di almeno dodici docenti, la cui distribuzione è la seguente: due per Sacra Scrittura, tre per Teologia fondamentale e dogmatica; due per Teologia morale e spirituale; uno per Liturgia; uno per Diritto canonico; uno per Patrologia; uno per Storia della Chiesa; uno per Teologia pastorale.

Art. 30
1. I docenti sono impegnati, con l’insegnamento e con le pubblicazioni, a favorire il progresso scientifico e la formazione culturale degli studenti. 2. I docenti devono vigilare affinché all’Istituto non provenga alcun danno in conseguenza della loro attività svolta al di fuori di esso.

Art. 31
1. I docenti appartenenti al clero diocesano o agli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica associati, sono presentati per l’insegnamento dai propri Ordinari. 2. Tali docenti, dopo aver ottenuto il mandato canonico l’autorizzazione a insegnare dal Moderatore, svolgono la loro attività nell’interesse e nell’ambito dei rispettivi enti di appartenenza.

Art. 32
Spetta al Moderatore conferire ai docenti il mandato canonico o l’autorizzazione a insegnare, dopo aver ricevuto, nei casi previsti, la professione di fede.

Art. 33
Un docente decade dal suo ufficio allo scadere dell’anno accademico durante il quale abbia compiuto settanta anni; compiuta tale età, può tuttavia essere nominato come docente invitato.

Art. 34
Il Moderatore può privare del mandato canonico dell’autorizzazione ad insegnare nell’ITM un docente che si sia reso non idoneo all’insegnamento, salvi sempre il diritto alla difesa e l’esame previo del caso tra il Preside e il docente stesso, cui è assicurata la facoltà di ricorso a norma del Codice di diritto canonico.

Docenti stabili Art. 35
Sono docenti stabili coloro che svolgono la loro principale attività nell’istituto. Essi si distinguono in straordinari e ordinari.

Art. 36
1. Può legittimamente essere cooptato tra i docenti stabili straordinari chi: a) si distingue per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità; b) è fornito di dottorato o di titolo equivalente nella disciplina d’insegnamento; c) possiede capacità didattiche; d) ha già insegnato per almeno un triennio nell’Istituto con serietà d’impegno; e) si dimostra idoneo alla ricerca, in particolare con pubblicazioni scientifiche; f) richiede egli stesso tale qualifica; g) è libero da impegni incompatibili e può garantire la presenza in istituto per più giorni alla settimana. 2. Il passaggio dei docenti stabili da straordinari a ordinari avviene dopo almeno un triennio, tenuto conto della capacità di insegnamento, delle ricerche svolte, dei lavori scientifici pubblicati, dello spirito di collaborazione nell’insegnamento e nella ricerca, dell’impegno di dedizione alla Facoltà, avuto il “nulla osta” della S. Sede. 3. I requisiti per l’assunzione dei docenti stabili, di cui alle lettere a), b) e c) del numero 1 del presente articolo, si richiedono anche, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.

Art. 37
I docenti stabili sono nominati dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di gestione e per gli affari economici, avuto il “nulla osta” dell’Ordinario proprio del richiedente e quello della Conferenza Episcopale Marchigiana, il parere favorevole della Facoltà aggregante e il “nulla osta” della S. Sede.

Art. 38
I docenti stabili possono richiedere al Consiglio di gestione e per gli affari economici un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni, trascorsi i quali, se non avranno ripreso l’insegnamento, decadono dall’ufficio; durante il periodo di aspettativa le loro prerogative sono sospese.

Art. 39
Un docente stabile è sospeso dal suo ufficio qualora assuma un ufficio ecclesiale o civile, pubblico o privato, che richieda, a giudizio del Consiglio di gestione e per gli affari economici, un impegno tale da impedirgli assiduo studio e regolare insegnamento.

Docenti incaricati Art. 40
Sono docenti incaricati coloro che vengono nominati a tempo determinato.

Art. 41
La nomina dei docenti incaricati spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di Presidenza, sentito il Consiglio d’Istituto e con parere favorevole del Consiglio di gestione e per gli affari economici e della Facoltà aggregante.

Assistenti Art. 42
Sono assistenti coloro che coadiuvano i docenti stabili nell’insegnamento, negli esami, nel guidare seminari o dissertazioni, nel programmare incontri scientifici.

Art. 43
1. La nomina degli assistenti spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di Presidenza, sentito il Consiglio di Istituto e con parere favorevole del Consiglio di gestione e per gli affari economici e della Facoltà aggregante. 2. Gli assistenti vengono nominati a tempo determinato, con scadenza annuale.

Docenti invitati Art. 44
Sono docenti invitati i docenti esterni che insegnano nell’Istituto.

Art. 45
1. La nomina dei docenti invitati spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di Presidenza, sentito il Consiglio d’Istituto e con parere favorevole del Consiglio di gestione e per gli affari economici e della Facoltà aggregante. 2. I docenti invitati vengono nominati a tempo determinato, con scadenza annuale o semestrale.

Collegio dei docenti Art. 46
I docenti dell’Istituto si riuniscono periodicamente in assemblee generale o in gruppi, per favorire la crescita dell’Istituto nell’insegnamento e nella ricerca scientifica.

Titolo IV: STUDENTI Art. 47
Gli studenti di distinguono in ordinari, straordinari e ospiti: a) Sono iscritti come studenti ordinari dell’ITM coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l’accesso all’Università, intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami in vista del conseguimento dei gradi accademici. b) Sono iscritti come studenti straordinari coloro che, non avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l’accesso all’Università, hanno ottenuto dal Consiglio di Presidenza la facoltà di frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e di sostenere i relativi esami, senza essere abilitati però a conseguire i relativi gradi accademici. c) Sono iscritti come studenti ospiti coloro che hanno ottenuto dal Consiglio di Presidenza la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di sostenerne i relativi esami.

Art. 48
Coloro che, avendo completato la frequenza del curricolo degli studenti, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno scolastico successivo, sono studenti fuori corso.

Art. 49
1. Gli studenti ordinari e straordinari, oltre quanto stabilito nell’art. 47, devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua latina e della lingua greca. 2. Gli studenti di lingua straniera devono dimostrare di conoscere in modo sufficiente la lingua italiana.

Art. 50
Per gli studenti che, dopo aver iniziato altrove gli studi filosofico-teologici, chiedono di iscriversi all’istituto, il Preside, sentito il consiglio di Presidenza, stabilirà le condizioni di iscrizione, i corsi da frequentare e gli esami da sostenere.

Art. 51
Per gli studenti che hanno già superato gli esami per il conseguimento di una laurea, il Preside, sentito il Consiglio di Presidenza, stabilirà, sulla base del programma svolto, quali esami possono essere riconosciuti validi ai fini del curricolo degli studi e l’anno di iscrizione.

Art. 52
1. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari, per discutere problemi inerenti alla vita dell’ITM. 2. Gli studenti possono costituirsi in associazioni non contrastanti con la natura e i fini dell’Istituto. 3. La partecipazione degli studenti al governo dell’Istituto è garantita e si esprime attraverso un Organismo rappresentativo, retto da proprie norme, approvate dal Consiglio d’Istituto; a tale Organismo è demandata l’organizzazione dell’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, di cui all’art. 20 comma 1 lettera e).

Art. 53
Per gravi motivi di ordine morale o disciplinare, il Consiglio di Presidenza può sospendere o dimettere uno studente, sentito il Consiglio d’Istituto; il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche con la facoltà di ricorso a norma del Codice di diritto canonico.

Titolo V: OFFICIALI Art. 54
1. Nel governo e nella gestione dell’Istituto le autorità sono coadiuvate da officiali e personale ausiliario. 2. Officiali dell’Istituto sono il Segretario generale della sede centrale di Ancona, il Segretario della sede distaccata di Fermo e l’Economo.

I Segretari Art. 55
1. Il Segretario generale è responsabile della segreteria dell’ITM. 2. Il Segretario generale è nominato dal Moderatore su presentazione del Consiglio di gestione e per gli affari economici, in seguito a indicazione del Preside; il Segretario della sede distaccata di Fermo è nominato dal Vice Preside della medesima sede sentito l’Arcivescovo di Fermo; entrambi durano in carica per un quadriennio, al termine del quale possono essere confermati.

Art. 56
1. Al Segretario generale spetta: a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Consiglio di gestione e per gli affari economici, del Preside, del Consiglio d’Istituto e del Consiglio di Presidenza; b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda la domanda di iscrizione dell’Istituto e a sostenere gli esami; c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la propria firma; d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i diplomi; e) compilare l’annuario dell’Istituto, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati; f) fungere da segretario dei Consigli di gestione e per gli affari economici, d’Istituto e di Presidenza. 2. Il Segretario della sede distaccata di Fermo gestisce la segreteria di sede, raccordandosi con la Segreteria generale di Ancona.

Art. 57
Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario, il quale deve essere previamente approvato dal Consiglio di Presidenza.

L’Economo Art. 58
L’Istituto Teologico Marchigiano ha un proprio Economo nominato dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di gestione e per gli affari economici, in seguito a indicazione del Preside. Dura in carica un quadriennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 59
All’Economo spetta:
a) curare l’ordinaria gestione economica dell’Istituto nel rispetto delle indicazione e modalità stabilite dal Preside; b) curare la redazione dei libri contabili dell’Istituto; c) compilare il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell’Istituto e presentarlo al Preside dell’Istituto, il quale può a sua volta chiedere la collaborazione dell’Economo in sede di esposizione del Bilancio nella riunione del Consiglio di gestione e per gli affari economici.

Art. 60
L’Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario.

Titolo VI: ORDINAMENTO DEGLI STUDI Art. 61
I corsi di studio preposti dall’Istituto intendono portare lo studente alla conoscenza sempre più profonda del mistero di Cristo, attraverso lo studio della Sacra Scrittura, della Tradizione e del Magistero della Chiesa, nel confronto con il patrimonio filosofico perennemente valido e con le acquisizioni scientifiche e i valori presenti nelle varie filosofie e culture.

Art. 62
L’ordinamento degli studi dell’ITM è così articolato: a) un quinquennio istituzionale filosofico-teologico, corrispondente al primo ciclo del curricolo di studi teologici previsto per una Facoltà Teologica, che si propone la formazione teologica generale e fondamentale, in vista del conseguimento del grado accademico del Baccalaureato in Sacra Teologia; b) un biennio di specializzazione in Teologia sacramentaria, corrispondente al secondo ciclo degli studi teologici previsto per una Facoltà Teologica, in vista del conseguimento del grado accademico della Licenza in Sacra Teologia; c) un anno a carattere prevalentemente pastorale, al fine di completare la formazione teologica di coloro che sono candidati al ministero presbiterale e non accedono al grado accademico della Licenza in Sacra Teologia.

Il quinquennio istituzionale Art. 63
Nel primo ciclo di studi filosofico-teologici dell’ITM viene offerto il prospetto organico e completo delle discipline filosofico-teologiche, svolte con metodo genetico, affinché gli studenti, educati alla ricerca scientifica, siano condotti ad una sintesi personale della dottrina cattolica, che diventi aumento della loro vita spirituale e li renda idonei ad annunziarla.

Art. 64
Il primo ciclo istituzionale si protrae per un quinquennio, articolato in un biennio filosofico-teologico ed in un triennio sistematico.

Art. 65
Le discipline del primo ciclo dell’ITM sono: a) discipline principali: - Introduzione al mistero di Cristo; - Storia della filosofia; - Filosofia sistematica; - Sacra Scrittura; - Teologia fondamentale e dogmatica; - Teologia morale; - Teologia spirituale; - Liturgia; - Diritto canonico; - Storia della Chiesa; - Patrologia; - Teologia pastorale. b) discipline complementari: - Scienze umane; - Lingue bibliche; - Ecumenismo; - Storia delle religioni; - Musica sacra; - Metodologia scientifica. c) Discipline opzionali. d) Seminari di studio e dissertazioni scritte. e) Discipline integrative: - Lingua latina; - Lingua greca. Per un totale di 300 ects. Così suddivisi per area: Scrittura 54 ects; storia della Chiesa 24 ects; Patrologia 9 ects.; Teologia 84 ects.; Liturgia 18 ects.; Filosofia, 54 ects,; Morale 21 ects.; Diritto 15 ects.; Scienze umane 6 ects,; Lingue bibliche 6 ects; Seminari e opzionali 9 ects.

Art. 66
L’Istituto, nel programmare i corsi delle discipline opzionali, privilegia le seguenti tematiche: Insegnamento sociale della Chiesa; Mezzi di comunicazione sociale; Missiologia; Teologia della vita religiosa; Spiritualità francescana; Storia dei movimenti ecclesiali; Storia della Chiesa e della spiritualità marchigiana; Arte sacra.
Art. 67
1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline principali e complementari e a frequentare le lezioni delle discipline opzionali e i seminari di studio previsti dal piano degli studi. 2. Gli studenti sprovvisti di un’adeguata conoscenza della lingua latina e della lingua greca sono inoltre tenuti a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline integrative. 3. La frequenza alle lezioni e ai seminari è consentita solo a chi è iscritto all’Istituto ed è obbligatoria.

Il biennio di specializzazione Art. 68
L’ITM presenta un biennio di specializzazione in Teologia sacramentaria, articolata in dogmatica sacramentaria, morale sacramentaria, liturgia sacramentaria, pastorale sacramentaria. L’approccio è biblico, storico, sistematico e pastorale.

Art. 69
In virtù dell’aggregazione alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense, gli studi del biennio di specializzazione costituiscono la preparazione al conseguimento del grado accademico della Licenza in Sacra Teologia, con specializzazione in Teologia sacramentaria, conferito dalla Facoltà aggregante.

Art. 70
Per essere ammessi a frequentare il biennio di specializzazione come studenti ordinari, occorre, oltre a quanto previsto dagli art. 47-51 del presente statuto, essere in possesso del titolo accademico del Baccalaureato in Sacra Teologia, conseguito con la votazione di almeno 24/30 o equivalente.

Art. 71
I corsi di studio del biennio di specializzazione si distinguono in: a) corsi fondamentali obbligatori; b) corsi opzionali inerenti alla specializzazione; c) seminari di studio.
Art. 72
1. I corsi fondamentali del secondo ciclo sono: a) Teologia biblica sacramentaria; b) Storia della sacramentaria; c) Dal Vaticano II ad oggi: Magistero, teologia e prassi sacramentaria; d) Dimensione antropologico-simbolica della sacramentaria. 2. I corsi speciali del biennio ad licentiam vengono individuati nelle aree: biblica, storica, dogmatico-morale e liturgico-pastorale. 3. I seminari di studio hanno lo scopo precipuo di introdurre lo studente, con gradualità e concretezza, al lavoro di ricerca ed all’elaborazione scientifica della dissertazione per la licenza.

Art. 73
Ogni studente è tenuto a frequentare i corsi fondamentali, i corsi inerenti alla specializzazione, i seminari di studio previsti dal piano degli studi, e a sostenere i relativi esami. Nel biennio ogni studente dovrà frequentare corsi e seminari per un totale di 120 ects.così suddivisi: fondamentali 28 ects.; speciali e opzionali 44 ects.; seminari 20 ects.; convegni ecc. 3 ects.; tesi 25 ects.
Art. 74
L’ammissione all’esame per il conseguimento del grado accademico della Licenza è riconosciuta a coloro che abbiano completato positivamente il curricolo degli studi del biennio, con una dissertazione scritta sotto la guida di un docente del biennio di specializzazione.

L’anno di pastorale Art. 75
Al fine di completare la formazione teologica di coloro che sono candidati al ministero presbiterale e non accedono al grado accademico della Licenza, l’ITM presenta un anno di studi a carattere prevalentemente pastorale, denominato appunto “anno pastorale”.

Art. 76
Per essere ammessi come studenti ordinari all’anno di pastorale, oltre a quanto stabilito agli art. 47-51, occorre aver frequentato i corsi del quinquennio ed averne superato gli esami prescritti.

Art. 77
1. Le discipline obbligatorie previste dal curricolo degli studi dell’anno di pastorale sono stabilite annualmente dal Consiglio di Istituto. 2. Oltre alle discipline obbligatorie, vengono programmati corsi di discipline complementari.

Art. 78
Ogni studente è tenuto a frequentare i corsi delle discipline previste ed a sostenerne i relativi esami.

Art. 79
Al termine dell’anno, agli studenti che avranno superato positivamente tutte le prove prescritte, verrà rilasciato un “diploma in scienze pastorali”.

Art. 80
Nell’ambito dell’anno di pastorale, l’ITM promuove iniziative di aggiornamento e di formazione permanente dei presbiteri e dei religiosi.

Titolo VII: ESAMI Art. 81
1. Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti all’ITM che abbiano frequentato i corsi per i quali chiedono l’iscrizione agli esami. 2. Gli studenti del primo ciclo che non abbiano superato tutti gli esami e le altre prove previste dal piano degli studi nei primi tre anni, non possono sostenere gli esami e le altre prove previste negli anni successivi; a giudizio del Consiglio di Presidenza, possono essere iscritti al quarto anno come studenti fuori corso, fino al completamento degli obblighi sopraddetti.

Art. 82
1. Gli esami si svolgono nelle sessioni invernale, estiva e autunnale; in casi eccezionali e motivati, il Preside può concedere che un esame si svolga al di fuori di dette sessioni. 2. La valutazione è data in “trentesimi”; il minimo richiesto per l’approvazione è di diciotto/trentesimi.

Art. 83
In virtù dell’aggregazione alla Facoltà Teologica della Pontificia Università Lateranense, gli studi del primo e del secondo ciclo preparano al conseguimento dei gradi accademici rispettivamente del Baccalaureato e della Licenza in Sacra Teologia, conferiti dalla Facoltà aggregante.

Art. 84
L’ammissione all’esame per il conseguimento del grado accademico del Baccalaureato è riconosciuta agli studenti ordinari che abbiano completato positivamente il primo ciclo. L’esame di Baccalaureato si svolge nella sede di Ancona.

Art. 85
L’esame per il conseguimento del grado accademico del Baccalaureato consiste in una dissertazione scritta ed in una prova orale, comprendente la breve presentazione della dissertazione e l’esposizione di un “tema” scelto dal Presidente tra quelli approvati per l’anno. La Commissione potrà interrogare il candidato sul tema presentato e su tutti gli altri temi approvati al fine di valutare le capacità di sintesi teologica maturate dallo studente nel curricolo degli studi compiuti. 2. Compongono la Commissione esaminatrice per il conseguimento del Baccalaureato il Decano della Facoltà aggregante o un suo delegato quale Presidente e tre docenti nominati dal Preside. La votazione finale, espressa in trentesimi, tiene conto del curricolo degli studi compiuti (5/6 del voto finale), della dissertazione scritta (1/12 del voto finale) e della prova orale (1/12 del voto finale).

Art. 86
1. L’esame per il conseguimento del grado accademico della Licenza in Sacra Teologia consta di una prova scritta e di una prova orale. 2. La prova scritta consiste in una dissertazione svolta sotto la guida di un docente del biennio di specializzazione e di un secondo docente (primo correlatore) nominato dal Preside. 3. La prova orale consta di un esame comprensivo, nel quale il candidato è chiamato a discutere la dissertazione scritta e a dar prova di avere pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal secondo ciclo.

Art. 87
Per quanto riguarda la commissione esaminatrice nell’esame per il conseguimento del grado accademico della Licenza, essa è composta dal Decano della Facoltà aggregante o un suo delegato quale Presidente e tre docenti (il relatore, il primo correlatore ed un secondo correlatore per la discussione sempre nominato dal Preside). La votazione finale sarà costituita dalla media delle votazioni riportate nel biennio (2/3 del voto finale) e dal voto della discussione della tesi (1/3). La valutazione finale sarà espressa in “novantesimi”.

Art. 88
La votazione del diploma in scienze pastorali, espressa in trentesimi, risulta dalla media delle votazioni riportate nelle singole prove previste dal piano degli studi dell’anno.

Titolo VIII: LA BIBLIOTECA Art. 89
L’Istituto dispone di propria Biblioteca, nella sede dell’Istituto stesso e nella sede distaccata di Fermo, e delle biblioteche degli altri enti associati.

Art. 90
L’Istituto promuove il coordinamento delle predette biblioteche e la programmazione degli acquisti secondo le proprie esigenze.

Titolo IX: GESTIONE ECONOMICA Art. 91
1. L’ordinaria amministrazione dell’Istituto Teologico Marchigiano spetta al Consiglio di gestione e per gli affari economici, secondo quanto stabilito all’art. 14.
2. Gli atti di straordinaria amministrazione saranno determinati con Decreto dal Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana quale legale rappresentante della Regione Ecclesiastica Marche.

Art. 92
1. I mezzi per la gestione economica dell’Istituto provengono: a) dai contributi della Regione Ecclesiastica Marche e degli enti associati, annualmente stabiliti dal Consiglio di gestione e per gli affari economici e garantiti dal Moderatore a nome della CEM e dal Superiore che rappresenta gli enti associati; b) dalle tasse, per diritti amministrativi, degli studenti, fissate dal Consiglio di gestione e per gli affari economici; c) da eventuali devoluzioni, lasciti, donazioni e oblazioni e comunque da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile, sia nazionale che internazionale.

Art. 93
I sacerdoti, diocesani o religiosi, docenti o officiali dell’Istituto, vengono remunerati secondo le disposizioni generali vigenti per le Chiese particolari in Italia, e ulteriormente determinate dalla CEM, sentiti i rappresentanti degli enti associati.

Disposizioni finali Art. 94
Le eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Preside, sentito il Consiglio di gestione e per gli affari economici, e devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Marchigiana attraverso il moderatore, dalla Facoltà aggregante e dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 95
In caso di cessazione dell“Istituto Teologico Marchigiano” per qualunque motivo, il patrimonio da questa posseduto sarà devoluto all’Ente designato dalla Conferenza Episcopale Marchigiana.

Art. 96
Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto canonico universale e particolare e civili vigenti.

Art. 97
Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte della Congregazione per l’educazione cattolica.

 

Sede di Ancona - Via Monte D'Ago, 87 - 60127 - tel. e fax 071 891851 - email: teologiamarche@gmail.com - Cookie Policy

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